Normativa tecnica per le costruzioni 2018: valutazione sulla sicurezza
A marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove NTC che in sostanza ricalcano quelle del 2008, ma con alcune differenze. Ad esempio introducono un coefficiente per definire la vulnerabilità sismica di un edificio; questo coefficiente è determinato dal rapporto tra:
Azione orizzontale massima sopportabile dalla struttura esistente e Azione sismica di progetto nel caso di una nuova costruzione.
Ovviamente sono stabiliti dei valori entro i quali può oscillare questo coefficiente a seconda degli interventi eventualmente da realizzare ossia di riparazione, di miglioramento o di adeguamento che logicamente vengono stabiliti in base a cosa evidenzia la valutazione di sicurezza.
Per quest’ultima sono stati definiti dei criteri generali che tengono conto dei seguenti aspetti della costruzione:
- essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
- in essa possono essere insiti, ma non palesi, difetti di impostazione e di realizzazione;
- essa può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti;
- le sue strutture possono presentare degrado e/o modifiche significative, rispetto alla situazione originaria.
La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a “determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa”.
La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
- danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.